Decreto Sostegno 2021: misure, requisiti e importi per il turismo e chi vi lavora

Decreto Sostegno 2021: misure, requisiti e importi per il turismo e chi vi lavora

E’ in vigore dal 23 marzo 2021 il cd. decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), il decreto legge del Governo Draghi, con le misure urgenti in materia di sostegno ad imprese e operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

Con il decreto Sostegni approvato dal governo Draghi, il Consiglio dei Ministri ha definito nuovi aiuti a sostegno di imprese e operatori economici, del lavoro, della salute e dei servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid.

Dl Sostegni, i 5 ambiti di intervento (apri il pdf)

Circa 32 miliardi la cifra stanziata, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, con lo scopo di potenziare gli strumenti di contrasto alla pandemia e contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. Gli interventi programmati sono articolati in 5 settori principali:

  • sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  • lavoro e contrasto alla povertà;
  • salute e sicurezza;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • ulteriori interventi settoriali.

Chi può richiedere i contributi a fondo perduto

Per quanto riguarda il sostegno alle PMI e agli operatori del terzo settore, il governo Draghi ha messo in campo oltre 11 miliardi di euro. Nonostante la dichiarata delusione di aziende e professionisti, il Governo ha previsto in particolare un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, e per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Potranno presentare richiesta per questi sostegni i soggetti che:

– abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile

– abbiano avuto ricavi fino a 10 milioni di euro (viene meno il precedente limite di 5 milioni di euro).

Contributi a fondo perduto, gli importi

L’importo del contributo a fondo perduto viene determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

–    60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

–    50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;

–    40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

–    30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;

–    20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso questo importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2mila euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro. Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

–    un Fondo per il turismo invernale;

–    l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;

–    la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

Bonus lavoratori stagionali 2021: requisiti e importi per chi lavora nel turismo

Il decreto Sostegni approvato dal governo Draghi contiene diversi interventi in materia di lavoro e contrasto alla povertà, e interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, per potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio Covid e di contenimento dell’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Tra le indennità riconosciute ci sono anche quelle rivolte ai lavoratori stagionali e ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Ai soggetti che avevano già percepito l’indennità prevista dal decreto-legge 28 ottobre 2020 è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro. Ricordiamo che il dl Sostegni abolisce i codici Ateco come criterio di erogazione dei bonus.

Bonus lavoratori stagionali 2021, i requisiti

In sintesi vi elenchiamo i requisiti per i lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori in somministrazione per poter accedere al bonus:

–    lavoratori dipendenti che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni

–    che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo

–    che non siano titolari di pensione

–    che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, con esclusione del contratto di lavoro intermittente

–    che non percepiscano la Naspi.

Bonus lavoratori dipendenti del turismo 2021, i requisiti

Il decreto riconosce anche un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di questi requisiti:

–    titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

–    titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

–    assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021.

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